Pagamenti internazionali: come scegliere il metodo più adeguato
Una delle
principali difficoltà per gli imprenditori che operano con l’estero
si trovano a dover affrontare è l’individuazione delle condizioni
di pagamento più idonee a tutelare i loro interessi, siano essi
venditori o acquirenti: il venditore ha
interesse ad evitare il rischio di mancato o ritardato pagamento;
l’acquirente mira a trattenere, il più a lungo possibile, la
liquidità necessaria ad effettuare il relativo pagamento tentando di
posticiparlo rispetto alla consegna della merce o alla prestazione
del servizio, anche e soprattutto al fine di verificare, nel
frattempo, se la merce o i servizi forniti sono conformi a quanto
pattuito.
Non
esiste una forma di pagamento in assoluto migliore rispetto alla
altre: la sua scelta deve essere ponderata
sulla base del caso specifico e basata su un'attenta valutazione
della controparte e del Paese con cui si sta trattando. In
particolare, tra gli elementi che influenzano in maniera determinante
tale scelta citiamo:
-
il
rischio Paese, detto
anche rischio politico, che consiste nel rischio di mancato
pagamento dovuto a situazioni critiche (crisi politiche,
finanziarie, sociali, ecc.) del Paese dell’importatore; il
rischio giuridico, che
comprende i rischi derivanti dalla diversa interpretazione dei
termini contrattuali e commerciali pattuiti e quelli derivanti dal
diverso quadro giuridico di riferimento, compresi anche gli usi e le
consuetudini, nonchè le normative import -export vigenti nei
singoli Paesi;
-
la situazione
del sistema bancario nel
Paese della controparte;
-
il rischio
commerciale, che consiste
nel rischio di mancato pagamento per insolvenza dell’importatore.
Si tratta dello stesso genere di rischio presente in ogni
transazione, anche nel mercato interno.
-
il
rischio di cambio, che
consiste nella possibilità che la fluttuazione dei cambi renda
l’entità dell’importo incassato inferiore al reale controvalore
della merce esportata;
-
la
possibilità di attivare una copertura
del rischio commerciale e/o politico e di ,
in caso di mancato pagamento, azioni di
recupero del credito;
-
la
possibilità di avere informazioni attendibili sulla affidabilità
e solvibilità della controparte;
-
il
settore merceologico, il
mercato di riferimento
ed il rapporto contrattuale esistente tra il venditore ed il
compratore;
-
il volume e
la rilevanza economica delle
singole forniture;
-
la
distanza, l’immagazzinamento della
merce e la modalità
di trasporto;
-
la
possibilità di essere sostituiti con altri
fornitori.
La scelta
deve tener conto anche del fatto che le forme
di pagamento hanno diversi
livelli di sicurezza e costi diversi.
D’impulso verrebbe da scegliere senz’altro la forma di pagamento
con il più alto livello di sicurezza, ma nella pratica, non è quasi
mai possibile poiché all’aumentare del livello di sicurezza per
gli esportatori corrisponde un aumento dei costi (finanziari e
d’intermediazione bancaria) e dei rischi per il cliente estero. In
altre parole: il livello di sicurezza del
venditore è inversamente proporzionale all’entità dei costi e dei
rischi a carico del compratore. La maggior
sicurezza del venditore è pagata dal compratore che però non sempre
è disponibile a cedere a questo compromesso.
Il metodo
di pagamento è una vera e propria clausola contrattuale
e quindi va stabilita di comune accordo tra il cliente e il fornitore
e inserita nel contratto di vendita. Nell’accordo contrattuale
sottoscritto devono essere specificate una serie di variabili:
-
il quando,
ovvero il preciso momento in cui verrà effettuato il pagamento
della fornitura;
-
il come,
ovvero la valuta di pagamento;
-
il dove,
ovvero il luogo di pagamento;
-
i sistemi
di pagamento, ovvero la modalità attraverso
la quale si concretizzerà il trasferimento dei fondi.
Con
riferimento al fattore temporale, che rimane
una delle variabili maggiormente oggetto di diatribe e discussioni,
il pagamento può essere situato in tre diversi momenti, in relazione
alla consegna da parte del venditore e/o alla presa in consegna della
merce da parte del compratore. Si parla pertanto di pagamento:
anticipato, posticipato e contestuale.
La
condizione preferita da chi vende è senza ombra di dubbio il
pagamento anticipato, poiché esso spedirà
la merce solo quando l’importo sarà accreditato definitivamente
sul proprio conto corrente. Al contrario, potrebbe essere il
compratore a dubitare circa l’effettiva spedizione dei prodotti
ordinati, anche se potrebbe tutelarsi attraverso un particolare tipo
di garanzia, l’Advance payment
guarantee, con cui l’istituto bancario
si impegna a riconoscergli la somma versata anticipatamente nel caso
di mancata spedizione della merce. È comunque raro che un
esportatore possa ottenere un pagamento anticipato ad eccezione di
vendite con modalità di e-commerce. Nelle vendite online,
infatti, il pagamento anticipato è l’unica forma di pagamento
universalmente accettata.
Il
pagamento posticipato, di converso è la
forma di pagamento preferita dagli acquirenti poiché avviene dopo il
ricevimento della merce ed è sul venditore che si riversano tutti i
rischi. Per tutelarsi contro il rischio di
mancato pagamento, quest’ultimo può fare ricorso a strumenti
di tipo assicurativo e/o bancario a
copertura dei propri crediti.
In caso di
pagamento contestuale,
conosciuto anche come “contrassegno”
o “cash on delivery”,
COD), il venditore può incaricare il proprio spedizioniere/vettore
di effettuare l’operazione ricevendo dall’acquirente
(contestualmente alla consegna della merce) il pagamento in contanti,
ma anche a mezzo di assegni di conto corrente, assegni circolari,
cambiali tratte o pagherò cambiari. E’ una forma di pagamento
ormai caduta in disuso nelle transazioni internazionali a causa degli
alti rischi che comporta.
Per quel che
riguarda la valuta di pagamento
bisogna sempre tenere in considerazione il cosiddetto rischio
di cambio, ossia il rischio di incassare una
quantità di denaro in moneta nazionale inferiore a quella attesa
oppure di dover pagare una somma superiore a quella inizialmente
prevista a causa di una variazione del valore della moneta utilizzata
per la regolazione del rapporto.
Il luogo
di pagamento può essere nel
Paese del venditore, nel
Paese del compratore, o in
un altro Paese, diverso da quello del
venditore e del compratore, nei casi, ad esempio, di crediti
documentari utilizzabili presso banche estere.
Riguardo
alle forme di pagamento, si può scegliere fra:
-
bonifico
bancario (banker’s
swift transfer or transmission oppure bank
transfer via Swift):
è tra le forme di pagamento più diffuse,
semplici e veloci e con costi contenuti. Consiste nel trasferimento
incondizionato di una certa somma di denaro
dalla banca del debitore, su istruzioni di
quest’ultimo, ad una banca nel Paese del creditore. Il metodo di
trasmissione è generalmente via SWIFT (Society
for World- wide Interbank Financial Telecommunications)
oppure SEPA (Single Euro Payments Area)
in ambito europeo;
-
assegno
bancario (check o cheque):
è un titolo di credito a vista, mediante il quale un soggetto
(traente), che dispone di un conto corrente presso una banca, ordina
alla stessa di pagare una certa somma a favore di un beneficiario;
-
cambiale
internazionale (bill
of exchange/promissory note): è un titolo
di credito che, in ambito internazionale, può assumere due forme:
1) bill of exchange -
cambiale tratta internazionale, che contiene l’ordine che il
creditore (traente) conferisce al debitore (trattario) di pagare al
beneficiario una somma di denaro ad una certa scadenza; 2)
promissory note -
pagherò cambiario internazionale, che contiene la promessa
incondizionata fatta dal debitore di pagare una somma di denaro ad
una data stabilita, all’ordine di un determinato beneficiario:
-
incasso
documentario (documents
against payment o documents
against acceptance): è la forma di
pagamento attraverso la quale il venditore conferisce alla propria
banca mandato di incassare dall’acquirente l’importo della
fornitura contro consegna dei documenti commerciali come fatture,
documenti di trasporto e di assicurazione, documenti doganali, ecc,
inviati ad una banca che si trova nel paese di destinazione della
merce. All’acquirente verranno consegnati i documenti che gli
danno diritto a prendere possesso della merce solo dopo che avrà
pagato l’ammontare della fattura relativa alla fornitura alla
banca;
-
incasso
semplice (clean
collection): il venditore conferisce alla
propria banca mandato di incassare l’importo della fornitura
contro presentazione dei soli documenti finanziari (cambiali pagherò
– promissory notes,
cambiali tratte – bill of exchange,
ricevute – receipts,
assegni – cheques,
etc);
-
credito
documentario (documentary
credit) è un’operazione mediante la quale
una banca (emittente) su ordine dell’acquirente si impegna
irrevocabilmente nei confronti del beneficiario ad onorare il
credito o a negoziarlo contro presentazione di documentazione
conforme. Si tratta del sistema più affidabile poiché chi esporta
ha la certezza di incassare il prezzo della merce purché consegni
alla banca i documenti conformi alle condizioni del credito, e chi
importa, ritirando i documenti da lui stesso richiesti in relazione
alla merce o al servizio, ha motivo di ritenere che il venditore
abbia adempiuto agli obblighi contrattuali. Però è anche la più
complessa e la più costosa e per questo l’utilizzo della lettera
di credito si limita a i casi in cui sussistono dubbi sulla
solvibilità del compratore, oppure quando il Paese di importazione
si trova in una situazione economica e/o politica “a
rischio”.
Come è
evidente, la vendita di merci e/o di servizi a
compratori esteri comporta rischi supplementari e
di maggiore entità rispetto a quelli che si incontrano in ambito
nazionale, e dunque solo la combinazione degli elementi citati
permette la scelta tra i vari strumenti di pagamento a disposizione.