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Seed Money - FESR 2017 - Seconda fase

SECONDA NOTA DI CHIARIMENTO

Oggetto: precisazione Sulla tipologia E) del Nuovo Investitore.

in merito all’ammissibilità di una persona fisica come Nuovo Investitore di un beneficiario dell'avviso FESR 1/2017 Fase I si precisa che:

"la partecipazione quale mero socio in società aventi come oggetto sociale e attività prevalente la gestione di fondi di Venture Capital e/o l’acquisizione detenzione e gestione di partecipazioni in società di capitali, non è condizione sufficiente per dimostrare esperienza pluriennale in operazioni di seed e start up capital o per dimostrare di aver effettuato operazioni di seed e start up capital; la persona fisica deve infatti, tramite il proprio curriculum vitae o altri documenti a supporto, dimostrare anche di aver maturato esperienza diretta di investimento come persona fisica in operazioni di seed o startup capital o, se ha effettuato l’investimento tramite la società di cui è socio, di aver contribuito attivamente con le proprie competenze, conoscenze o ruolo societario all’operazione di investimento.”

 TERZA NOTA DI CHIARIMENTO

Oggetto: precisazione sulle tempistiche di inizio progetto della Fase II e sulle modalità di pagamento

in merito all’ammissibilità delle spese rendicontabili nella Fase II si precisa che:

"i documenti di spesa (fatture o documenti equipollenti) dovranno essere datati posteriormente alla data di sottomissione della domanda per l’ammissione nella Fase II (e quindi, in automatico, dopo la liquidazione del saldo della Fase I e l’ingresso del Nuovo Investitore). I documenti di spesa dovranno obbligatoriamente riportare in originale il codice CUP comunicato nella Fase I. Parimenti, i pagamenti effettuati con bonifico bancario devono obbligatoriamente indicare nella causale numero (esatto), come scritto nel documento di spesa e data dello stesso oltre al CUP.

I bonifici indicanti gli estremi di note proforma (documenti generalmente utilizzati dai professionisti, come notai, ingegneri, consulenti,…) od ordini di acquisto, ddt non verranno accettati nella rendicontazione.

Si precisa altresì che la distinta bancaria deve indicare lo stato “eseguita”/”pagata”/”effettuata” o simili  e non “accettata”, “inserita”, “in pagamento”, “dare” (o simili).

QUARTA NOTA DI CHIARIMENTO

Oggetto: precisazione sulle tipologie di finanziamento del Nuovo Investitore Fase II

In merito ai finanziamento privato apportato dal Nuovo Investitore al beneficiario della Fase I, si precisa che:

“Un finanziamento soci infruttifero non costituisce un finanziamento di cui al punto 5 della sezione 7 dell’Avviso FESR 1-2017. Infatti tale tipo di intervento non movimenta il patrimonio netto, ma la posta relativa ai debiti (seppur verso soci) incrementando quindi la posizione debitoria dell’impresa ; non è vietato dall’Avviso, ma non può essere conteggiato come “Investimento del Nuovo Investitore”.

 Diverso è invece il caso di un versamento effettuato dal socio Nuovo Investitore nella società beneficiaria in conto futuro aumento di capitale, fattispecie che rientra a pieno titolo come “Investimento del Nuovo Investitore”. Tale versamento infatti andrebbe a costituire una riserva in conto futuro aumento di capitale che, in tal caso movimenterebbe una posta del patrimonio netto.

QUINTA NOTA DI CHIARIMENTO

Oggetto: precisazione su cessione di beni cofinanziati o entrate da beni cofinanziati dall’Avviso FESR 1-2017 Fase II

in merito alla cessione di beni cofinanziati dall’Avviso FESR 1-2017 Fase II o alle entrate ottenute da beni cofinanziati dall’Avviso FESR 1-2017 Fase II si precisa che:

" a favore dei beneficiari non possono derivare entrate di alcun genere dall'utilizzo di beni acquistati/sviluppati grazie al finanziamento a valere sul Programma Operativo FESR; ciò si tradurrebbe infatti in un vantaggio indebito con conseguente necessità di ridurre il contributo concesso. Per la medesima ragione è vietata la cessione a titolo oneroso dei medesimi beni, divieto che risponde inoltre alla necessità di garantire il vincolo di destinazione che su di essi grava in virtù dell'approvazione e conseguente finanziamento del progetto, a tutela del principio della stabilità dell'operazione di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013. È invece consentito il comodato a titolo gratuito dei suddetti beni, se necessario per le finalità di sviluppo e sperimentazione come previste nel progetto e, quindi, in coerenza con il sopraccitato vincolo di destinazione. Esso va opportunamente tracciato tramite un'adeguata comunicazione all'ente istruttore.

 

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